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Ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020

Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020

Ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del Ministro della salute del 10 novembre 2020, con la quale sono stati individuati ulteriori territori a cui si applicano le maggiori restrizioni di cui agli articoli 2 e 3 del dpcm 3 novembre 2020.

L’ordinanza produce effetti dall’11 novembre 2020, per un periodo di quindici giorni.

Territori in fascia di rischio arancione - Le misure di cui all'articolo 2 del dpcm 3 novembre 2020, previste per la fascia arancione, sono applicate oltre che nelle Regioni Puglia e Sicilia, anche nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria. In tali territori, pertanto, oltre alle misure previste per i territori in fascia gialla (articolo 1 del dpcm 3 novembre 2020), dovranno essere rispettate le seguenti misure:

  • gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori interessati sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • i ristoranti delle strutture ricettive sono aperti per i clienti che vi alloggiano. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tale servizio all’interno della struttura ricettiva, il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dalla struttura), nei limiti di orario consentiti, con consumazione nella struttura ricettiva.

Territori in fascia di rischio rossa - Le misure di cui all’articolo 3 del dpcm 3 novembre 2020, previste per la fascia rossa, sono applicate oltre che nelle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, anche nella Provincia autonoma di Bolzano. In tali territori, pertanto, oltre alle misure previste per i territori in fascia gialla (articolo 1 del dpcm 3 novembre 2020), dovranno essere rispettate le seguenti misure:

  • gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori interessati, nonché all’interno dei medesimi territori, sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del dpcm. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • i ristoranti delle strutture ricettive sono aperti per i clienti che vi alloggiano. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tale servizio all’interno della struttura ricettiva, il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dalla struttura), nei limiti di orario consentiti, con consumazione nella struttura ricettiva;
  • sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del dpcm 3 novembre 2020. Barbieri e parrucchieri potranno continuare l’attività nel rispetto degli specifici protocolli, mentre le attività di estetica sono sospese.

 

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