Novità

Ordinanza PAT 14 gennaio 2021 n.63

Il Presidente della giunta provinciale, Maurizio Fugatti, ha firmato la nuova ordinanza, la numero 63 in materia di misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Ordinanza PAT 14 gennaio 2021 n.63

Ferme restando le misure statali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nonché i vari protocolli/linee guida di settore, a partire dal giorno 16 gennaio 2021 sul territorio provinciale si applicano le disposizioni introdotte dal Dpcm 14 gennaio 2021 e dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, così come sotto chiarite e integrate. Le disposizioni della nuova ordinanza sono efficaci fino al giorno 5 marzo 2021, salvo ove eventualmente indicati termini diversi. Restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate. 

Spostamenti consentiti - Laddove sussista il divieto di spostamenti tra Regioni e Province autonome, si conferma che i residenti/domiciliati nel territorio provinciale, nell'ambito degli spostamenti consentiti, possono transitare sul teritorio di altra Regione/Provincia Autonoma confinante qualora abbiano la necessità di raggiungere comuni diversi nella Provincia Autonoma di Trento, a condizione che non si fermino sul territorio attraversato facente parte di altra Regione/Provincia autonoma confinante, tranne che per motivi diforza maggiore. Resta inteso che la realizzazione dieventi/attività legati allo svolgimento di competizioni sportive consentite ai sensi del Dpcm 14 gennaio 2O21, sia da parte degli atleti che di tutti gli addetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione della competizione, rappresenta comprovata esigenza lavorativa e/o di necessità che legittima detti soggetti agli spostamenti necessari allo svolgimento di tali competizioni anche tra le ore 22.00 e le ore 05.00 del giorno successivo.

Attività di ristorazione - Servizio di buffet - Il servizio di buffet può essere fornito secondo le consuete modalità self service, con obbligo da parte defla clientela/utenza di ulilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie e di guanti monouso messa a disposizione dagli esercenti. Resta inteso che sarà necessaria la presenza di personale che sorveglierà il corretto svolgimento delle operazioni di prelievo alimentie che iguanti andranno sostituiti ad ogni accesso nell'area buffet; La ristorazione e le attività di somministrazione di pasti e bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, svolte in modalità di asporto, sono consentite fìno alle ore 22.00, confermando il divieto di consumazlone sul posto o nelle adiacenze; Sono sempre consentite la ristorazione e le attività di somministrazione di pasti e bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, svolte in modalità con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per I'attività di confezionamenlo che di trasporto. È fatto salvo quant'altro previsto in materia di attività dei servizi di ristorazione dall'art. 1, comma 10, lett. gg) del Dpcm 14 gennaio 2021, compresa la circostanza per cui per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai ATECO 56.3 (bar e esercizi similari) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande), l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00. 

Attività di accoglienza strutture ricettive - A chiarimento delle disposizioni in merito alle attività di accoglienza e strutture ricettive, sono autorizzate le attività e i servizi delle strutture ricettive riguardanti i propri ospiti, sulla base di quanto stabilito dal punto 6 dell'ordinanza n. 37 del 15 luglio 2020 così come richiamata dal punto 32 dell'ordinanza n. 59 del 4 dicembre 2020, ovvero, qualora ivi non disciplinato, da quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, lettera pp) del Dpcm 14 gennaio 2021 e relativa specifica scheda tecnica 'Attività ricettive" riportata nell'allegato 10 dello stesso Dpcm.

Attività sportiva e motoria - Nel rispetto di quanto previsto dal Dpcm 14 gennaio 2021 in merito all'attività sportiva, resta inteso che e consentito lo svolgimento degli sport invernali, purché in forma individuale, e con l'osservanza degli eventuali protocolli di settore; è consentito svolgere l'attività sportiva o attività motoria all'aperto e preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per I'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; in ogni caso I'attività sportiva deve essere svolta al di fuori delle strade e delle piazze dei centri storici della città. 

Impianti a fune - Quale specificazione al protocollo "Tavolo Tecnico - lmpianti a fune", di cui all'Allegato della deliberazione di Giunta provinciale n. 725 di data 29 maggio 2020, per la discesa a valle in caso di eventi atmosferici eccezionali (come, ad esempio, temporali), è consentito I'utilizzo dei veicoli a pieno carico in deroga al limite di portata dei 2t3 della capienza massima previsto nel citato protocollo, al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni a monte, fermo restando I'obbligo di utilizzo di mascherine adeguate a protezione delle vie respiratorie. Si chiarisce che la disposizione di cui al punto precedente trova applicazione compatibilmente con la possibilità di apertura degli impianti medesimi, in base alla normativa vigente.

Luoghi di riparo in montagna - In tutti iluoghi di riparo presenti in montagna, a prescindere dalla relativa denominazione, tutti gli escursionisti che lo richiedono devono essere accolti nella struttura in caso di condizioni meteorologiche avverse (non solo pioggia, ma anche vento, basse temperature, ecc.), nonché nelle ore serali o notturne e in caso di difficoltà dell'escursionista o di necessità di sosta. ln queste situazioni critiche che possono comportare sovraffollamento degli ambienti e mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento, il luogo di riparo dovrà accogliere gli escursionisti e si dovrà assicurare che tutte le persone indossino una mascherina adeguata a protezione delle vie respiratorie. ln questa fase non potranno essere somministrati alimenti e, se possibile, si dovrà tenere aperta una porta o una finestra verso I'esterno. Ai luoghi di riparo viene data in via provvisoria la possibilità di ricavare spazi aggiuntivi esterni coperti di carattere temporaneo per dare riparo agli escursionisti.

Condividi la pagina