- in tutti i pubblici esercizi, compresi quelli in cui si esercitano attività di ristorazione:
- il tempo di permanenza nel locale deve essere massimo di 1 ora e 30 minuti;
- i tavoli nelle aree di somministrazione dovranno essere posizionati in modo che la distanza tra il dorso di una sedia e il dorso dell’altra sedia, sia maggiore di 1 mt e che i clienti siano rivolti l’uno verso l’altro e siano distanziati da almeno 1 metro, salvo per i soggetti conviventi. Il rapporto persone/superficie deve essere di 4 persone per 10 mq rispetto alla superficie adibita alla zona di consumazione;
- il buffet non è consentito;
- i menù cartacei individuali, giornali, le riviste e i libri di carta non dovranno essere messi a disposizione dei clienti;
- l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella fascia oraria ricompresa dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, può essere svolta esclusivamente con consumazione su posti a sedere regolarmente collocati, sia all’interno che all’esterno dei locali, e in ogni caso nel rispetto dei protocolli di settore;
- l’asporto deve essere effettuato solo su prenotazione ed è possibile accedere nella zona di consegna 1 solo cliente alla volta;
Inoltre, nei comuni di Castello Tesino, Bedollo e Baselga di Pinè (ai sensi dei punti 10, 11 e 12 dell’ordinanza in oggetto), a partire dal giorno 16 novembre 2020, dovranno essere rispettate le misure di cui all’ALLEGATO 1 della medesima ordinanza per una durata di 15 giorni (fino al 30 novembre 2020), oltre a tutte le altre misure in materia previste dal Dpcm 3 novembre 2020 (c.d. zone rosse) e dalle ordinanze del Presidente della Provincia.
In particolare:
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui tali territori comunali è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della presente ordinanza;
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 l’asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. A tal proposito la presidenza del Consiglio dei ministri, con una nota (FAQ) pubblicata sul proprio sito internet, ha chiarito che “i ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo”.
- tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g) del citato Dpcm, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
- sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del Dpcm 3 novembre 2020: sono pertanto consentite le attività dei saloni di barbiere e parrucchiere.
Nota del Presidente di chiusura Comuni Castello Tesino, Bedollo, Baselga di pine |