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Ordinanza PAT 14 novembre 2020 - Nuove misure di contenimento

Il Presidente della giunta provinciale, Maurizio Fugatti, ha firmato, nella giornata di sabato, la nuova ordinanza, la numero 54 ed emanato una nota con la quale vengono previste ulteriori misure restrittive per quei comuni in cui il tasso di contagio da Covid-19 è superiore al 3% della popolazione residente.

Ordinanza PAT 14 novembre 2020 - Nuove misure di contenimento

Ferme restando le misure statali e provinciali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nonché i vari protocolli/linee guida di settore, a decorrere dal giorno 16 novembre 2020 e fino al giorno 03 dicembre 2020, con riferimento a tutto il territorio provinciale sono adottate le seguenti e ulteriori misure (si riportano quelle di maggiore interesse per il nostro settore):

- in tutti i pubblici esercizi, compresi quelli in cui si esercitano attività di ristorazione:
  • il tempo di permanenza nel locale deve essere massimo di 1 ora e 30 minuti;
  • i tavoli nelle aree di somministrazione dovranno essere posizionati in modo che la distanza tra il dorso di una sedia e il dorso dell’altra sedia, sia maggiore di 1 mt e che i clienti siano rivolti l’uno verso l’altro e siano distanziati da almeno 1 metro, salvo per i soggetti conviventi. Il rapporto persone/superficie deve essere di 4 persone per 10 mq rispetto alla superficie adibita alla zona di consumazione;
  • il buffet non è consentito;
  • i menù cartacei individuali, giornali, le riviste e i libri di carta non dovranno essere messi a disposizione dei clienti;
  • l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella fascia oraria ricompresa dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, può essere svolta esclusivamente con consumazione su posti a sedere regolarmente collocati, sia all’interno che all’esterno dei locali, e in ogni caso nel rispetto dei protocolli di settore;
  • l’asporto deve essere effettuato solo su prenotazione ed è possibile accedere nella zona di consegna 1 solo cliente alla volta;
- le prescrizioni di cui al punto precedente non si applicano alle attività di ristorazione svolte all’interno delle strutture ricettive per i clienti che alloggiano in dette strutture, per le quali attività continuano ad applicarsi quanto prescritto in materia dai protocolli/linee guida ad oggi vigenti e dal Dpcm 3 novembre 2020 (ossia, ai sensi di quest’ultimo, resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati);

Inoltre, nei comuni di Castello Tesino, Bedollo e Baselga di Pinè (ai sensi dei punti 10, 11 e 12 dell’ordinanza in oggetto), a partire dal giorno 16 novembre 2020, dovranno essere rispettate le misure di cui all’ALLEGATO 1 della medesima ordinanza per una durata di 15 giorni (fino al 30 novembre 2020), oltre a tutte le altre misure in materia previste dal Dpcm 3 novembre 2020 (c.d. zone rosse) e dalle ordinanze del Presidente della Provincia.

In particolare:
  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui tali territori comunali è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della presente ordinanza;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 l’asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. A tal proposito la presidenza del Consiglio dei ministri, con una nota (FAQ) pubblicata sul proprio sito internet, ha chiarito che “i ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo”.
  • tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g) del citato Dpcm, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  • sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del Dpcm 3 novembre 2020: sono pertanto consentite le attività dei saloni di barbiere e parrucchiere.
L’ufficio consulenza normative resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti: 0461 923666 (tasto 2).


Documento pdf Nota del Presidente di chiusura Comuni Castello Tesino, Bedollo, Baselga di pine

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