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Proprietà intellettuale – nuovo quadro normativo e ridefinizione degli accordi vigenti

Il decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 “gestione collettiva dei diritti d’autore e diritti connessi”, emanato per recepire una specifica direttiva europea, definisce i requisiti fondamentali per la corretta e funzionale gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi nei confronti dei titolari degli stessi da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente (cosiddette “collecting”).

Proprietà intellettuale – nuovo quadro normativo e ridefinizione degli accordi vigenti

La normativa prevede una serie di obblighi di informazione e trasparenza a carico delle collecting al fine di garantire standard elevati in materia di governance e gestione finanziaria, sulla cui osservanza è chiamata a vigilare l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.

La gestione di tali diritti e i possibili comportamenti anticoncorrenziali che ne possono derivare sono all’attenzione anche dell’Autorità per la concorrenza ed il mercato. L’esigenza di conformarsi alle nuove disposizioni normative ha reso necessaria la ridefinizione formale degli accordi vigenti tra la Federazione e la SIAE e tra la Federazione e NUOVO IMAIE.

Nel riservarci di informarvi all’esito della sottoscrizione dei nuovi accordi, evidenziamo di seguito le novità normative di interesse per le nostre imprese.

Liberalizzazione nell’intermediazione dei diritti d’autore e connessi
Il decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 “gestione collettiva dei diritti d’autore e diritti connessi” aveva inizialmente fatta salva l’applicazione dell’art. 180 dell’attuale legge italiana sul diritto d’autore, che individuava la SIAE come intermediaria esclusiva per l’esercizio dei diritti di autore. Con il decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148 “collegato fiscale”, è stato invece eliminato il monopolio della SIAE in materia di “collecting” del diritto d'autore. Tutti gli "organismi di gestione collettiva", stabiliti in Italia ed operanti in tutta la UE, hanno ora la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano senza alcuna intermediazione da parte della SIAE. Si intende infatti per “organismo di gestione collettiva” un soggetto che ha come finalità unica o principale la gestione di diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti: 1) è detenuto o controllato dai propri membri; 2) non persegue fini di lucro. Conseguentemente, la società britannica che recentemente ha diffidato gli alberghi a stipulare un abbonamento per la potenziale diffusione, attraverso impianti esistenti nelle strutture, di musica di autori da loro tutelati, non soddisfa i requisiti necessari per essere definita un “organismo di gestione collettiva”. Nel campo dei diritti connessi possono invece operare sia gli "organismi di gestione collettiva", sia le “entità di gestione indipendente”, queste ultime definite dal decreto legislativo come i soggetti che, come finalità unica o principale, gestiscono diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfino entrambi i seguenti requisiti: non sono detenute né controllate, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti; perseguono fini di lucro.

Obbligo di rendicontazione per gli utilizzatori di opere
L’articolo 23 del decreto legislativo n. 35 ha stabilito che gli “utilizzatori” di opere protette, salvo diversi accordi tra le parti, debbano far pervenire alle rispettive collecting di diritti di autore e diritti connessi (sia organismi di gestione collettiva sia entità di gestione indipendente) la rendicontazione sugli utilizzi effettuati entro 90 giorni dall’utilizzazione. Nel caso di mancata rendicontazione, l’AGCOM, che è deputata alla vigilanza, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro. La disposizione normativa fa salvi i diversi accordi tra le parti. Gli accordi vigenti con SIAE e SCF per la musica d’ambiente, e NUOVO IMAIE per le opere audiovisive, già prevedono l’esonero dalla rendicontazione, in considerazione dei peculiari utilizzi di musica e opere cinematografiche che avvengono negli alberghi. La norma potrebbe però essere utilizzata da altri organismi pretendenti compensi dalle nostre imprese per indurre la Federazione a concludere con loro accordi, ed evitare così l’applicazione di sanzioni alle stesse imprese. In occasione di una consultazione avviata dall’AGCOM sullo schema di regolamento attuativo della normativa in questione, a cui è seguita un’audizione della Federazione, abbiamo chiesto che fosse stabilito nel regolamento stesso l’esonero dalla rendicontazione per i cosiddetti “utilizzatori passivi”, e cioè coloro che, nell’ambito di una diversa attività economica, diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, blu-ray, file ed altri supporti precompilati per le esecuzioni musicali definite “musica d’ambiente”. Si tratta infatti di soggetti per i quali risulta impossibile o eccessivamente gravoso fornire informazioni dettagliate sugli utilizzi effettuati. L’Autorità, nell’assicurare attenzione sulle questioni segnalate, ha però fatto presente che in sede regolamentare non sarebbe stato possibile modificare le definizioni riportate in una norma di legge. Lo scorso 2 novembre l’AGCOM ha pubblicato sul proprio sito la Delibera n. 396/17/CONS, con cui è stato approvato il “Regolamento sull'esercizio delle competenze di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi”. Nel regolamento è riportata la definizione ampia di “utilizzatore” contenuta nella direttiva europea: “qualsiasi persona o entità le cui azioni sono subordinate all’autorizzazione dei titolari dei diritti, al compenso dei titolari dei diritti o al pagamento di un indennizzo ai titolari dei diritti e che non agisce in qualità di consumatore”. Nella delibera con cui il regolamento è stato approvato, l’Autorità ha comunque chiarito che il legislatore non ha voluto introdurre nuove incombenze e nuovi oneri in capo alle nostre imprese, e che gli esercizi “che ritrasmettono contenuti protetti diffusi da altri (emittenti radiofoniche o televisive) rientrano nella nozione di utilizzatori, ma non avendo a disposizione le informazioni di cui al citato art. 23, non sono soggetti all'obbligo di rendicontazione dettagliata". Si chiarisce quindi che non potranno essere applicate le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo nei casi in cui la rendicontazione non sia possibile perché l’utilizzatore non ha a disposizione le informazioni richieste. Al fine di evitare il rischio fondato che la norma venga interpretata nel senso di sancire l’obbligo della rendicontazione quando le informazioni siano astrattamente disponibili, ma l’acquisizione richiederebbe oneri rilevanti, (ad esempio, utilizzo di playlist come musica d’ambiente), si è ritenuto, insieme alla Confcommercio, di richiedere la modifica della norma. Uno specifico emendamento, presentato da alcuni senatori di diversi gruppi politici, è attualmente all’esame della 5° Commissione Bilancio del Senato (Atto Senato n. 2942).

Incontro con il MIBACT e consultazione sui criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori
In occasione di un recente incontro presso la direzione competente del MIBACT, la Federazione, insieme alla Confcommercio, ha nuovamente rappresentato le problematiche relative al diritto d'autore e diritti connessi, avanzando alcune specifiche richieste tra cui:

  • una definizione delle diverse tipologie di utilizzatori che distingua chiaramente tra chi crea palinsesti e programmi e chi si limita a diffondere passivamente alla clientela presente nell'esercizio quanto viene trasmesso da altri utilizzatori o comunque musica d’ambiente,
  • uno sportello unico (one stop shop) che liberi le nostre imprese dall'onere di richiedere una pluralità di licenze, e consenta loro di utilizzare legittimamente le opere musicali e audiovisive con l'effettuazione di un unico pagamento (un tavolo di lavoro tra il Mibact, le nostre organizzazioni e tutte le collecting mandatarie di diritti d'autore e connessi potrebbe aiutare a raggiungere tale obiettivo),
  • la presenza di un nostro rappresentante come componente del Comitato consultivo per il diritto d'autore, che in sede di revisione potrebbe essere così potenziato a vantaggio della rappresentanza di tutti gli stakeholder.

A seguito dell’incontro, il MIBACT ha avviato una consultazione sullo schema di decreto che, in attuazione del decreto legislativo n. 35 del 2017 (articolo 49, comma 2), dovrà prevedere i criteri di ripartizione dei compensi tra gli artisti interpreti ed esecutori. La Federazione, partecipando alla consultazione, ha ribadito la necessità che il decreto in via di emanazione delimiti il suo campo di applicazione agli “utilizzatori” oggettivamente e soggettivamente in grado di rendicontare analiticamente gli utilizzi effettuati. 

Nell’ipotesi in cui manchi un accordo tra le collecting per la ripartizione dei compensi, la Federazione ha chiesto che sia consentito agli utilizzatori, in particolare a quelli che diffondono occasionalmente musica e opere audiovisive senza finalità diretta di lucro ma solo come elemento accessorio alla propria attività principale, di versare i compensi dovuti ad un unico soggetto collettore facilmente individuabile, quale il produttore o distributore del fonogramma o dell’opera audiovisiva.

 

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