Novità

Proroga emergenza e riduzione misure di contenimento

Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96)

Proroga emergenza e riduzione misure di contenimento

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 21 aprile 2021, ha approvato un nuovo decreto-legge in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Fatto salvo quanto previsto dal nuovo provvedimento, viene prorogata dal 1° maggio al 31 luglio 2021 la validità delle misure disposte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.

Pertanto, per tutto ciò che non sia espressamente ridisciplinato dal presente provvedimento valgono le previsioni contenute nel predetto dpcm.

Di seguito si riepilogano le misure di contenimento previste, per quanto di specifico interesse.

Spostamenti sul territorio nazionale (articoli 1 e 2) - Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome collocati in zona arancione o rossa sono invece consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi (vedi oltre). Dal 1° maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, dalle ore 5:00 fino alle ore 22.00 e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Si rammenta che il dpcm 2 marzo 2021 consente comunque gli spostamenti, anche dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo e anche nelle zone rosse, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Inoltre, il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.

Certificazioni verdi Covid-19 (articolo 9) - Viene definita “certificazione verde” la certificazione comprovante alternativamente: - lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 - la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 - l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2. La certificazione verde di avvenuta vaccinazione ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione verde di guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. La certificazione verde comprovante l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono tali test ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Servizi di ristorazione (articolo 4) - Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, dalle ore 5:00 fino alle ore 22.00, nel rispetto degli specifici protocolli e dalle linee guida in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri, nel rispetto degli specifici protocolli e dalle linee guida in vigore.

Spettacoli aperti al pubblico (articolo 5) - A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra previste, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Piscine, palestre e sport di squadra (articolo 6) - A decorrere dal 15 maggio 2021, in zona gialla sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dai provvedimenti di contenimento.

Fiere, convegni e congressi (articolo 7) - È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti di contenimento vigenti e dagli specifici protocolli e linee guida, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a tali fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Le linee guida di cui sopra possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid 19 di cui all’articolo 9. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti di contenimento e da protocolli e linee guida definiti con i medesimi provvedimenti.

Centri termali e parchi tematici e di divertimento (articolo 8) - Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti di contenimento e da protocolli e linee guida definiti con i medesimi provvedimenti. Resta ferma l’attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche. Dal 1° luglio 2021, inoltre, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti di contenimento e da protocolli e linee guida definiti con i medesimi provvedimenti.

Proroga di termini relativi allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (articoli 10 e 11) - Viene prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021 e contestualmente la possibilità di adottare provvedimenti per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, per periodi predeterminati. Viene inoltre prorogata fino al 31 luglio 2021 la possibilità di svolgere in videoconferenza, anche ove non previsto, le sedute degli organi collegiali delle associazioni private anche non riconosciute, delle fondazioni, nonché delle società, comprese le società cooperative e i consorzi.

Sanzioni (articolo 13) - In caso di violazione delle disposizioni previste dal nuovo decreto, salvo che il fatto costituisca reato, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, nonché, per gli esercizi, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Condividi la pagina