Novità

Regime fiscale delle locazioni brevi

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità di attuazione dell’obbligo per gli intermediari e portali on-line di trasmettere e conservare i dati e di trattenere e versare la ritenuta dei contratti di locazione breve, definiti all’interno della manovra correttiva convertita di recente in legge.

Regime fiscale delle locazioni brevi

Gli agenti di intermediazione e i gestori di portali telematici devono comunicare all’Agenzia delle entrate:

  • nome, cognome e codice fiscale del locatore;
  • durata del contratto;
  • importo del corrispettivo lordo (l’ammontare dovuto dal soggetto conduttore);
  • indirizzo dell’immobile.

Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.

I dati vanno trasmessi tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate (le specifiche tecniche verranno pubblicate direttamente nel sito web dell’Agenzia) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.

Se gli agenti di intermediazione ovvero i gestori dei portali sono soggetti non residenti, la comunicazione va fatta dalla stabile organizzazione in Italia (se ne sono in possesso) o dal rappresentante fiscale in Italia (se sono privi di stabile organizzazione nel territorio italiano).

I soggetti in questione, qualora intervengano nella fase del pagamento/incasso dei corrispettivi relativi al contratto di locazione breve, sull’ammontare pagato dal conduttore devono effettuare una ritenuta pari al 21 per cento dell’importo.

La ritenuta è a titolo d’acconto solo nel caso in cui il beneficiario non abbia optato per l’applicazione del regime della cedolare secca e andrà versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata (facendo riferimento a quanto previsto in materia di versamento unitario delle imposte e compensazione), tramite F24 e utilizzando il codice tributo 1919 di cui alla risoluzione n. 88/E del 5 luglio scorso dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, deve essere dichiarata e certificata (la certificazione consente altresì di assolvere all’obbligo di comunicazione dei dati del contratto di locazione).

Nel caso in cui gli agenti di intermediazione ovvero i gestori dei portali siano soggetti non residenti, la ritenuta va effettuata e successivamente versata dalla stabile organizzazione in Italia (se ne sono in possesso) o dal rappresentante fiscale in Italia (se sono privi di stabile organizzazione).

 

Condividi la pagina