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Registratori telematici e lotteria dei corrispettivi

Le norme fiscali che hanno disposto l’obbligo della memorizzazione elettronica dei corrispettivi con emissione del documento commerciale e della successiva trasmissione telematica, hanno previsto per l’esercente la possibilità di avvalersi della cosiddetta fase transitoria, che ha consentito, senza applicazione di sanzioni, di avere a disposizione più tempo per dotarsi degli strumenti che consentono di adempiere.

Registratori telematici e lotteria dei corrispettivi

Per quanto riguarda gli esercenti con volume d’affari superiore ai 400.000 euro, la fase transitoria è iniziata il 1° luglio 2019 e si è conclusa il 31 dicembre 2019.

Per quanto riguarda, invece, gli esercenti con volume d’affari inferiore ai 400.000 euro, la fase transitoria è cominciata il 1° gennaio 2020 ed era in corso quando si è verificata l’emergenza Coronavirus.

In considerazione delle obiettive difficoltà che gli esercenti ed i distributori di registratori telematici si sono trovati ad affrontare durante la pandemia, il decreto legge “rilancio” ha differito al 1° gennaio 2021 la conclusione della fase transitoria per gli esercenti con volume d’affari inferiore ai 400.000 euro.

Tali operatori economici dovranno quindi attivarsi per adottare entro il 1° gennaio 2021 uno degli strumenti che consenta loro di adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: il registratore telematico o la procedura web “Documento Commerciale on line”, disponibile gratuitamente sul portale Fatture e corrispettivi del sito web dell’Agenzia delle entrate.

Relativamente alla decorrenza della lotteria dei corrispettivi, l’inizio, previsto al 1° luglio 2020, è stato posticipato dal decreto rilancio al 1° gennaio 2021.

Tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura web, messa a disposizione in area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono configurati per consentire, anche mediante lettura ottica, l’acquisizione di un codice lotteria, facoltativamente rilasciato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione commerciale.

Il Registratore Telematico (o Server RT), in maniera distribuita nella giornata ed al momento della chiusura giornaliera, mediante l’elaborazione dei dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo, genera un file XML secondo il tracciato approvato dall’Agenzia delle entrate.

Tutti i documenti commerciali corredati di codice lotteria dei clienti, così come memorizzati nel Registratore Telematico, vengono trasmessi all’Agenzia delle entrate.

Possono partecipare alla lotteria tutte le persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia, che acquistano beni o servizi da esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Non partecipano alla lotteria gli acquisti online e quelli effettuati nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.

Nella fase di avvio, non sono coinvolti nella lotteria gli acquisti documentati con fatture elettroniche e quelli per i quali i dati dei corrispettivi sono inviati al sistema Tessera Sanitaria (per esempio, gli acquisti effettuati in farmacia, parafarmacia, ottici, laboratori di analisi e ambulatori veterinari, per i quali il cliente comunica il codice fiscale).

Non partecipano alla lotteria, infine, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali.

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