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Reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale all’Agenzia delle dogane

Vendita e somministrazione di bevande alcoliche

Reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale all’Agenzia delle dogane

Il decreto crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019 n. 58 ha reintrodotto l’obbligo di effettuare la denuncia fiscale per la vendita e somministrazione di alcolici a carico degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini (ex licenza UTIF), obbligo che era stato soppresso dalla legge per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017 in un'ottica di semplificazione.

L'Agenzia delle dogane aveva successivamente chiarito che l'esonero riguardava tutte le situazioni di vendita dei prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, incluse quindi anche le attività temporanee di vendita all'interno di sagre, fiere, mostre, nonché le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli privati (Nota RU 113015 del 9 ottobre 2017 dell'Agenzia delle Dogane).

L'obbligo di denuncia all'Agenzia doganale e della correlata licenza fiscale rimaneva invece in capo a coloro che vendono all'ingrosso o che gestiscono i depositi.

L'obbligo di denuncia fiscale è stato quindi reintrodotto per tutte le attività che usufruivano dell'esonero a decorrere dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della Legge n. 58 del 2019).

Ricordiamo che per tali attività, a decorrere dall’anno 1999 (Legge n. 448 del 1998, articolo 21 comma 5) è stato comunque soppresso il diritto annuale di licenza previsto dall'articolo 63, comma 2 lettera e), del Testo Unico delle accise (approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504).

Ricordiamo inoltre che la denuncia, da indirizzare all'Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio, ha validità permanente.

Il modello per effettuare la denuncia o per la comunicazione di variazioni può essere richiesto al SUAP.

Pertanto, riteniamo che le aziende che avevano effettuato la denuncia prima della soppressione dell’obbligo non debbano presentare una nuova denuncia, salvo il caso in cui siano intervenute variazioni nei dati a suo tempo comunicati.

 

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