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Ristori quater: decreto legge 30 novembre 2020 n. 157

Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2020 n. 297

Ristori quater: decreto legge 30 novembre 2020 n. 157

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 29 novembre 2020, ha approvato un decreto-legge recante misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si riepilogano, di seguito, gli aspetti di principale interesse per le strutture turistico ricettive e gli stabilimenti termali.

Proroga del secondo acconto imposte sui redditi e Irap (articolo 1) - Il versamento della seconda o unica rata dell’acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutte i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile 2021 per tutte le imprese con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Analoga proroga al 30 aprile 2021 è prevista, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi e alla diminuzione del fatturato, per le imprese che operano nei settori economici individuati nei due allegati al decreto-legge “ristori bis” (tra i quali rientrano le attività ricettive e gli stabilimenti termali) e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni e rosse. Resta confermata la proroga al 30 aprile 2021 per i soggetti ISA operanti nelle aree rosse, e rientranti negli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto legge “ristori bis” (tra i quali rientrano le attività ricettive e gli stabilimenti termali), indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, e per i ristoranti in aree rosse e arancioni. Resta confermata inoltre la proroga al 30 aprile 2021 per tutti i soggetti ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre (articolo 2) - È prevista la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute alla fonte e Iva in scadenza nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica, inoltre, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi e alla diminuzione del fatturato, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal dpcm 3 novembre 2020, ai ristoranti delle zone arancioni e rosse, nonché ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap (articolo 3) - Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020.

Proroga definizioni agevolate (articolo 4) - La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto legge “cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.

Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo (articolo 9) - Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.

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