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Soppressione del SISTRI

Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione - Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2018 n. 290

Soppressione del SISTRI

Il Governo ha approvato un decreto legge di semplificazione, entrato in vigore il 15 dicembre scorso e ora all’esame del Senato per la conversione in legge.

Il provvedimento contiene, tra l’altro, disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti (articolo.6).

A partire dal 1° gennaio 2019 viene soppresso il sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri di cui all'articolo 188-ter del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono più dovuti i contributi annuali previsti.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare intende definire un nuovo sistema al fine di superare tutte le criticità che il vecchio Sistri ha sempre mostrato fin dalla sua introduzione nel 2010 con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

La definizione di un nuovo e più efficiente sistema di tracciabilità si pone nell'ottica di dare attuazione alle disposizioni della Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti) la quale, tra le altre cose, prevede che gli Stati membri stabiliscano "un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani".

Il modello di sistema che è in corso di definizione prevede una digitalizzazione degli attuali adempimenti cartacei (FIR e Registri di Carico e scarico) nonché l'organizzazione e la gestione diretta del sistema da parte del Ministero stesso.

A fronte della soppressione del sistema Sistri, e in attesa del completamento del processo di digitalizzazione e della piena operatività dello stesso, dal 1° gennaio 2019 i soggetti tenuti a effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante il Sistri effettueranno tali adempimenti secondo il sistema tradizionale "cartaceo" (di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), potendo tuttavia avvalersi delle modalità di trasmissione dati "digitali" previste dall'articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006.

Si garantisce così una piena continuità in riferimento alla tracciabilità dei rifiuti, evitando qualsiasi "vuoto normativo" e consentendo altresì agli operatori di utilizzare modalità di adempimento degli obblighi di tracciabilità già vigenti e conosciuti da tempo.

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