Novità

Tutte le novità introdotte dal decreto Aiuti

Legge di conversione del decreto legge recante “misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”

Tutte le novità  introdotte dal decreto Aiuti

E’ stata pubblicata in gazzetta ufficiale la legge di conversione del decreto legge17 maggio 2022 n. 50 “aiuti”.
In sede di conversione, è stato inserito nel provvedimento il contenuto del decreto legge 30 giugno 2022 n. 80, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022, che sarà quindi fatto decadere . Di seguito, le disposizioni di natura tributaria e di incentivazione di maggiore interesse per le imprese rappresentate.
 
Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022 (articolo 1 ter)
Viene attribuito all’ARERA il compito di annullare per il terzo trimestre 2022 le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
 
Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell’anno 2022 (articolo 1 quater)
Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
Per il terzo trimestre dell’anno 2022, l’ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022. L’ARERA, inolte, provvede a ridurre ulteriormente le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui.
 
Crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale (articolo 2)
Viene riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Viene riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Ove l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, detto venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.
Si precisa infine che gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.
 
Garanzie Sace (articolo 15)
Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, SACE è autorizzata a concedere fino al 31 dicembre 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, per supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale.
La Commissione europea ha approvato la misura lo scorso 19 luglio.
 
Fondo garanzia PMI (articolo 16) 
In considerazione delle esigenze di liquidità delle imprese derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, si prevede anche il potenziamento dell’intervento del Fondo di garanzia PMI.
In particolare, previa approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per i finanziamenti concessi successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge) e fino al 31 dicembre 2022 e finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, la garanzia del Fondo PMI può arrivare al 90%.
 
Garanzia SACE a condizioni di mercato (articolo 17)
La garanzia SACE, oltre al sostegno e al rilancio dell’economia, potrà supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l’incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l’occupazione.
 
Contributi a fondo perduto (articolo 18)
Si riconoscono nuovi contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina 
Per l’anno 2022 viene istituito un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
Sono destinatarie del fondo, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
  • hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
  • hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto in oggetto incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
  • hanno subito nel corso del trimestre antecedente il 17 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge) un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019.
I contributi, proporzionali alla perdita dei ricavi, non possono comunque superare l’ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario, e sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina».
La Commissione europea ha autorizzato la misura lo scorso 19 luglio.
 
Maggiorazione del credito di imposta beni immateriali 4.0 (articolo 21)
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232 del 2016 (beni immateriali - software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni - connessi a investimenti in beni materiali 4.0), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, è elevata dal 20 al 50 per cento.
 
Credito d'imposta formazione 4.0 (articolo 22)
Le aliquote del credito d'imposta, previste dall’articolo 1 comma 211 della legge n. 160 del 2019, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono aumentate dal 50 al 70 per cento per le piccole imprese e dal 40 al 50 per cento per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.
Per i progetti di formazione avviati successivamente al 17 maggio 2022 che non soddisfino le predette condizioni, invece, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40 per cento per le piccole imprese e al 35 per cento per le medie imprese.
 
Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia (articolo 25 bis)
Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data del 16 luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.
Il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui sopra.
Il buono è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto attuatore.
 
indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (articolo 31)
Ai lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi a loro carico di cui all’articolo 1 comma 121 della legge n. 234 del 2021 (0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima) è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.
 
ASAT rimane a disposizione per qualunque informazione e chiarimento
Contatta l'ufficio consulenza normativa 0461.923666 (tasto 2)
 

Condividi la pagina