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Avviso comune in materia di prolungamento delle fasi stagionali di attività e salvaguardia dell’occupazione nel settore turismo.

Federalberghi, Faita e le organizzazioni dei lavoratori Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs hanno siglato, il 10 aprile 2017, un avviso comune per il prolungamento delle fasi stagionali di attività e la salvaguardia dell’occupazione nel settore turismo.

Avviso comune in materia di prolungamento delle fasi stagionali di attività e salvaguardia dell’occupazione nel settore turismo.

L’avviso si colloca nel solco di analoghe iniziative intraprese negli scorsi anni, che hanno favorito il raggiungimento di obiettivi significativi in tema di disciplina dei rapporti di lavoro di natura stagionale.
 
L’intesa raggiunta riassume il nuovo quadro di rifermento legislativo e contrattuale dei rapporti di lavoro afferenti la stagionalità e conferma l’insieme combinato di politiche attive del lavoro previsto dal CCNL Turismo 18 gennaio 2014 in favore del lavoro stagionale e del prolungamento stagionale delle fasi di attività, che contempla interventi sul versante della formazione continua, del sostegno al reddito, della facilitazione dell'incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro nonché forme di utilizzo degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate.
 
Le parti sociali confermano altresì l'obiettivo di conservare e incrementare il patrimonio di professionalità del settore attraverso la realizzazione di interventi formativi - anche a valere sui fondi interprofessionali per la formazione continua - destinati a rafforzare le competenze dei lavoratori stagionali.
 
Nel ribadire il proprio impegno a sviluppare congiuntamente il livello di interlocuzione con le amministrazioni e gli enti nazionali e territoriali, le parti richiedono congiuntamente:
  • che la disciplina della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) venga modificata al fine di determinare un trattamento in ogni caso non inferiore a quello previsto dalla normativa previgente e di consentire il mantenimento di un sostegno al reddito certo e relative condizioni contributive, la cui decurtazione al contrario comporterebbe, per i lavoratori stagionali, un tangibile rischio di povertà ed esclusione sociale;
  • che la deduzione IRAP prevista dalle attuali norme con riferimento ai contratti di lavoro stagionali venga ulteriormente innalzata al fine di ridurre la penalizzazione che grava su tale tipologia contrattuale, il cui utilizzo è determinato da fattori esogeni legati all'andamento della domanda di mercato e pertanto indipendenti dalla volontà del datore di lavoro;
  • che la deduzione IRAP prevista dalle attuali norme venga riconosciuta unicamente alle imprese che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
  • che l'esenzione dal versamento del contributo addizionale dell'1,4% prevista dall'articolo 2, comma 29, della legge n. 92 del 2012 sia prorogata al 31 dicembre 2018.

 

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