Novità

Collegato fiscale - conversione in legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 284 del 05-12-2017) .

Collegato fiscale - conversione in legge

È stata pubblicata la legge di conversione del Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2018.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità, contenute nel testo approvato, di diretto interesse per le nostre imprese.

Spesometro (art. 1 - ter) 
I contribuenti avranno la possibilità di optare per l’invio dello spesometro con cadenza semestrale. I dati da trasmettere potranno essere limitati alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, ovvero al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell’IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura. Relativamente alla comunicazione dei dati delle fatture (emesse e ricevute) del primo semestre 2017, il Legislatore ha deciso di disapplicare le sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l’errata trasmissione dei dati. Tuttavia è necessario che la comunicazione venga effettuata correttamente entro il 28 febbraio 2018.
Per i soggetti che hanno scelto di utilizzare il Sistema di Interscambio per l’invio dello spesometro, in caso di trasmissione di dati incompleti ovvero inesatti:

  • non bisogna più fare riferimento alla sanzione amministrativa (da 250 a 2.000 euro) per l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria;
  • trova applicazione la sanzione amministrativa di 2 euro per fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute. La sanzione viene ridotta alla metà (limite massimo di 500 euro), qualora la trasmissione (ovvero la trasmissione corretta dei dati) sia effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita. Non sono applicabili le disposizioni relative al cumulo giuridico delle sanzioni.

Split payment (art. 3)
Lo split payment viene applicato anche sulle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018 e che sono effettuate nei confronti di:

  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
  • società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o dagli enti e società di cui ai punti precedenti;
  • società partecipate (per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%), da amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui ai punti precedenti;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto; con decreto del MEF può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Un decreto del MEF definirà le modalità di attuazione della norma.

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari (art. 4)
Dal 2018, oltre che alle imprese e ai lavoratori autonomi, è riconosciuto anche agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie un credito di imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati:

  • sulla stampa quotidiana e periodica (anche on line);
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Il credito d’imposta viene innalzato al 90% per micro, piccole o medie imprese e start up innovative.

Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018 (art. 5)
Viene modificata la disposizione (articolo 1, comma 718, della legge n. 190 del 2014) sull'aumento delle aliquote IVA previsto a decorre dall'anno 2018. L'aliquota IVA del 10% sarà incrementata di 1,14 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2018 (anziché di 1,5 punti percentuali) e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 (anziché di 0,5 punti percentuali). Si segnala che nel disegno di legge di bilancio 2018, ora all’esame della Camera, è prevista una ulteriore parziale sterilizzazione degli incrementi delle aliquote IVA e accise. Il combinato disposto delle modifiche determina la totale neutralizzazione, per l’anno 2018, degli incrementi delle aliquote IVA ridotta e ordinaria, e l’esclusione per l’anno 2019, dell’incremento delle aliquote di accisa sui prodotti petroliferi.

Collecting diritti di autore (art. 19)
La norme apportano alcune modifiche alla legge n. 633/1941 in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. In particolare, viene estesa a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei diritti d’autore, affiancandosi alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che in precedenza operava in regime di esclusiva. Inoltre, si consente agli organismi di gestione collettiva, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione. Tale attività viene comunque subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

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