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Decreto Rilancio - Contributo a fondo perduto

Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 10 giugno 2020

Decreto Rilancio - Contributo a fondo perduto

L’Agenzia delle entrate ha fornito le indicazioni necessarie per richiedere il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.

Di seguito, una sintesi dei chiarimenti forniti.

A chi spetta - Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, che presentino i seguenti requisiti:

  • primo requisito: conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro. Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 5 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività. Per le persone fisiche e le società semplici, in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all’ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (periodo d’imposta 2019).
  • secondo requisito: per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
    1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
    2. inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
    3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L’elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza allegato.

Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019, occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio).

Vengono inoltre fornite alcune indicazioni, tra cui:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile
  • occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data di emissione aprile
  • concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili.

A chi non spetta - Il contributo a fondo perduto non spetta in alcuni casi, tra cui:

  • soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
  • soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti
  • professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
  • soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).

La misura del contributo - L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019. Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
  • 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Casi particolari - Per i soggetti che hanno iniziato l’attività tra gennaio e aprile 2019 e per i soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020, il calcolo del contributo è il seguente:

  • se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l’importo minimo del contributo
  • se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da maggio 2019, spetta l’importo minimo del contributo.

Presentazione dell’istanza - I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza, utilizzando il modello allegato approvato dall’Agenzia delle entrate.

Le istanze possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

Se l’ammontare del contributo, calcolato sulla base dei criteri previsti dalla norma, è superiore a 150.000 euro, l’istanza contiene anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In questo caso, l’istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) unitamente all’autocertificazione che il soggetto richiedente, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo.



Documento pdf Testo coordinato decreto rilancio
Documento pdf BONUS PUBBLICITA
Documento pdf Circolare 14 del 6 giugno 2020_ Credito Imposta locazioni DLRilancio
Documento pdf CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI
Documento pdf Credito d'imposta per sanificazione e DPI anticovid-19 corretto
Documento pdf Istanza fondo perduto istruzioni
Documento pdf Istanza fondo perduto modello

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