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Green pass per accedere ai luoghi di lavoro

Nel riservarci di illustrare e commentare ulteriormente il provvedimento dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, segnaliamo alcuni aspetti di particolare interesse per le imprese, così come risultanti dalle bozze del provvedimento e dalle prime notizie acquisite informalmente al termine della riunione governativa.

Green pass per accedere ai luoghi di lavoro

Decorrenza e durata
L’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro decorre dal 15 ottobre e sarà in vigore sino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.
 
Obbligo di green pass
Al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19. L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.

Lavoratori privi di certificazione
I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. La sospensione non comporta conseguenze disciplinari e resta fermo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Controlli
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Per i lavoratori esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi. Per i datori di lavoro che non effettuano i controlli sono previste inoltre sanzioni da 400 a 1.000 euro, mentre i dipendenti che verranno sorpresi in un luogo di lavoro senza il pass rischiano una sanzione da 600 a 1.500 euro.

Validità della certificazione
Per le persone guarite dal Covid, la certificazione verde sarà valida a decorrere dalla somministrazione della prima dose di vaccino (la normativa attuale prevede che invece che la validità decorra dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione). Il Governo ha inoltre annunciato che, con un distinto provvedimento, sarà prolungata a 72 ore la validità dei certificati verdi connessi a test molecolari, mentre quella legata agli antigenici continuerà ad essere di 48 ore.

Costo dei tamponi
Le farmacie che hanno aderito al protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero sono tenute ad assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi calmierati: gratis per chi non si può vaccinare (sulla base di idonea certificazione medica), 8 euro per i minori e 15 euro per tutti gli altri.

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