Novità

IMIS: riduzione della base imponibile del 50% per ristoranti, bar, e altre tipologie.

Invio della comunicazione al Comune entro il 31 gennaio 2021

IMIS: riduzione della base imponibile del 50% per ristoranti, bar, e altre tipologie.

La legge di stabilità provinciale ha previsto una riduzione della base imponibile IMIS del 50%, relativamente al periodo d’imposta 2020 per le alcune categorie quali: gelaterie, bar, ristoranti, pasticcerie e altre tipologie previste nell’Allegato 1, presentando apposita comunicazione al Comune di riferimento entro il 31 gennaio 2021.

L’agevolazione è riconosciuta laddove vengano soddisfatti i seguenti presupposti: ·

  • in relazione al fabbricato, vi sia coincidenza tra soggetto passivo IM.I.S. e gestore dell’attività svolta nel fabbricato stesso e sia riconducibile ad una delle tipologie ricadenti nell’Allegato 1 (le tipologie di attività/fabbricati comprese nell’elenco di cui al richiamato Allegato già comprese nell’esenzione di cui all’articolo 14bis della L.P. n. 14/2014 es. alberghi, non rientrano nella riduzione della base imponibile in oggetto in quanto hanno già beneficiato dell'esenzione totale relativamente al periodo di imposta 2020).
  • venga presentata da parte del soggetto passivo al Comune l’apposita comunicazione entro il termine di prescrizione del 31 gennaio 2021 reperibile on line sul sito del Comune di appartenenza, nella quale vengano dichiarati la sussistenza dei presupposti, i fabbricati interessati, l’individuazione dei singoli fabbricati e la loro tipologia d’uso, ed i mesi del periodo d’imposta 2020 per i quali la fattispecie ha trovato concretizzazione;

Poiché la riduzione trova applicazione per il solo periodo d’imposta 2020 ma i versamenti sono già stati effettuati dai contribuenti potenzialmente interessati all’agevolazione entro il 16 dicembre 2020, la norma stabilisce espressamente il diritto al rimborso.

Il rimborso presuppone la verifica della comunicazione presentata entro il 31 gennaio 2020, la sua correttezza e la sussistenza degli elementi in essa evidenziati, la procedura di rimborso viene quindi di fatto a coincidere con quella di accertamento.



Documento pdf tabella_codici_ateco_esenzione_IMIS

Condividi la pagina