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Indicazioni operative in merito all'applicazione del DPCM del 22 marzo 2020

Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro

Indicazioni operative in merito all'applicazione del DPCM del 22 marzo 2020

Il Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro con una nota inviata oggi fornisce alcune indicazioni operative in merito all'applicazione del DPCM del 22 marzo 2020.

Rispetto al decreto di cui all’oggetto si fa presente quanto di seguito.

  1. È stabilita la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad esclusione di quelle esplicitamente individuate nell’allegato 1 del DPCM. Si fa presente che il nuovo DPCM individua in modo puntuale i Codici ATECO ai quali è consentita la continuazione dell’attività. Alcune delle attività consentite sono individuate a livello di Codice Ateco macro del settore e devono pertanto ritenersi ricompresi nelle attività consentite tutti i sottocodici riferiti a detti Codici macro. Le attività produttive che sono sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
  2. Sono inoltre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività contenute nell’allegato 1 e dei servizi di pubblica utilità (individuati ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda APPENDICE 1) previa comunicazione al Commissariato del Governo della Provincia, nella quale vanno indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi relativi alle attività consentite (si veda la procedura del Commissariato del Governo di cui a sito http://www.prefettura.it/trento/).
  3. Le attività di cui al codice ATECO 55.2 “alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni” come da Allegato 1 del DPCM devono rimanere chiuse. I titolari delle stesse, limitatamente alle camere e ai posti letto in cui vengono ospitati lavoratori di aziende autorizzate da operare ai sensi dell’Allegato 1 del DPCM o ai sensi di comunicazione al Commissariato del Governo o in cui vengono ospitati operatori che stanno fronteggiando l’emergenza COVID19, sono autorizzati a tenere aperte le suddette camere previa comunicazione al Commissariato del Governo e al Presidente della Provincia Autonoma di Trento specificando per quale azienda autorizzata lavorano gli ospiti.
  4. È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
  5. Per le attività commerciali vale quanto stabilito dal DPCM dell’11 marzo, ovvero la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 1 e 2 dello stesso decreto (vedi APPENDICE 2). Le attività commerciali al dettaglio possono essere esercitate sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, salvo diverse disposizioni di carattere più restrittivo eventualmente adottate dai Comuni.
  6. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  7. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
  8. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare.
  9. Le consegne, anche a domicilio, delle attività di cui è consentita o autorizzata la continuazione sono consentite, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
  10. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le prescrizioni del precedente DPCM dell’11 marzo relativamente al massimo utilizzo da parte delle imprese della modalità di lavoro agile.
  11. L’attività artigianale è consentita se rientrante nei codici ATECO di cui all’Allegato 1 del DPCM o se autorizzata dal Commissariato del Governo nel rispetto dei vincoli per l’autorizzazione.
  12. Per quanto riguarda l’edilizia, le aziende che operano con codici ATECO non ricompresi nell’Allegato 1 del DPCM devono sospendere la loro attività a partire dalle ore 24 del 25 marzo 2020. Come previsto dal DPCM, è quindi necessario che entro il 25 marzo si proceda alla chiusura e messa in sicurezza dei cantieri. Qualora, oltre tale data, si rendesse necessario svolgere ulteriori attività volte alla stabilità dei versanti o a evitare rischi di danno per persone o cose, l’impresa può procedere per risolvere queste necessità ed è tenuta a dichiarare tale condizione nell’autocertificazione personale di chi deve muoversi sul territorio. Rimane valida la disposizione del Presidente della Provincia Autonoma di Trento per cui non possono operare i cantieri che per proseguire l’attività necessitano di personale che non dispone di medico di base sul territorio provinciale, in quanto non residenti in provincia. Chiaramente, con autorizzazione del Commissariato del Governo, possono proseguire i cantieri strettamente funzionali e necessari alla continuità delle filiere delle attività contenute nell’allegato 1 e dei servizi di pubblica utilità. Tali previsioni valgono anche per i cantieri della filiera del legno.
  13. Sono consentite, previa comunicazione al Commissariato del Governo, le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
  14. È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Questo significa che a fronte di un’attività di cui non è consentita la continuazione, salvo assoluta urgenza e motivi di sicurezza dell’azienda, neppure il titolare, o persona da lui delegata, può recarsi presso l’unità produttiva. La condizione di urgenza o di sicurezza deve essere indicata e motivata nell’autocertificazione da mostrare alle forze dell’ordine.
  15. Nel caso di aziende con codici ATECO multipli, le stesse sono autorizzate a continuare per le sole attività di cui ai codici ATECO dell’Allegato 1 del DPCM. Per le altre attività, se funzionali e necessarie alla continuità delle filiere delle attività contenute nell’Allegato 1 e dei servizi di pubblica utilità, le aziende devono procedere con comunicazione al Commissariato del Governo nella quale vanno indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi relativi alle attività consentite.
  16. Al fine di ottenere l’autorizzazione ad operare su attività riconvertite per produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, o comunque beni utili alle attività sanitarie, l’impresa deve dichiarare al Commissariato del Governo, lo stato di avanzamento delle attività di riconversione, la già avventura riconversione di macchinari, nonché dimostrare di avere raggiunto un pre accordo commerciale con potenziali clienti.

 

Il Dipartimento Sviluppo Economico rimane a disposizione per ogni chiarimento necessario, a tal fine per quesiti specifici è possibile contattare il numero 0461/495751.

La presente circolare potrà essere aggiornata nei prossimi giorni alla luce di quesiti specifici posti dai diversi interlocutori.

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