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Lavoratori dello spettacolo: obbligo del certificato di agibilità

Certificato di agibilità - chiarimenti – INPS, messaggio 19 aprile 2019, n. 1612

Lavoratori dello spettacolo: obbligo del certificato di agibilità

Con riferimento alle novità introdotte dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), riguardo agli obblighi posti in capo alle imprese che impiegano lavoratori dello spettacolo, l’INPS ha chiarito quali sono i nuovi casi di esonero dall'obbligo di richiedere il certificato di agibilità e quali invece le fattispecie ricorrendo le quali committente e ospitante possono incorrere in sanzione.

Le imprese che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione rese da soggetti appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione.

Tra le figure assoggettare all’obbligo, quella maggiormente ricorrente nelle strutture turistico-ricettive è prevista dal n. 2: “animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica”.

L'obbligo di richiedere il certificato in parola grava sempre in capo al committente che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici.

Nel caso in cui il committente non coincida con l'impresa presso cui i lavoratori agiscono, permane comunque l'onere di richiedere copia del certificato e custodirlo.

In caso contrario è prevista la sanzione amministrativa di 129 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore, proprio al soggetto che ospita il lavoratore dello spettacolo sia nel caso in cui detto soggetto coincida con il committente sia nel caso sia estraneo al rapporto di lavoro.

Per le strutture alberghiere è cessato l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità quando le medesime impiegano soggetti con i quali intrattengono rapporti di lavoro subordinato.

L'istituto ricorda inoltre che è stata abrogata la disposizione, che prevedeva, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, la produzione di idonea garanzia per le imprese inadempienti e per le imprese di nuova costituzione.

 

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