In considerazione delle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal Covid-19, il decreto - legge cosiddetto “Rilancio”, ha apportato delle modifiche alle disposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127/2015 in tema di obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Nello specifico, il decreto-legge ha modificato i termini di adeguamento graduale all’obbligo in argomento da parte degli esercenti al dettaglio e attività assimilate, portando la scadenza ultima al 1° gennaio 2021. È stata inoltre prorogata al 1° gennaio 2021 anche l’entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi, di cui all'articolo 1, comma 540, della legge n. 232/2016.
Con il nuovo provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che siano adeguati, rispetto ai nuovi termini, i contenuti dei provvedimenti del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e del 31 ottobre 2019 e successive modificazioni. Pertanto, l’obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi esclusivamente nel rispetto dell’allegato tecnico denominato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI 5 - versione 7.0 - marzo 2020”, ora decorre dal 1° gennaio 2021.
Vengono, inoltre, adeguati al 31 dicembre 2020 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle entrate.
È stato, altresì, aggiornato l’allegato tecnico denominato “Allegato - Tipi di Dati per i Corrispettivi versione 7.0 - giugno 2020”, modificando la descrizione di alcuni campi del tracciato ma lasciandone invariata la struttura.
È stato, infine, modificato l’allegato tecnico denominato “Allegato - Tipi Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria”, al fine di classificare alcune altre modalità di pagamento come “Non Riscosso”.