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Nuove linee guida per il trasporto pubblico

Il Ministro della salute ha emanato una nuova ordinanza con cui vengono aggiornate e sostituite le linee guida in materia di trasporto pubblico di cui all’allegato 15 del dpcm 2 marzo 2021, in vista della ripresa delle attività lavorative e della riapertura delle scuole, ed in considerazione dell’entrata in vigore del decreto legge 6 agosto 2021 n. 111, che prevede il possesso del green pass per alcuni spostamenti.

Nuove linee guida per il trasporto pubblico

Si fa presente che il decreto legge n. 111 ha introdotto l’obbligo del green pass per l’utilizzo di autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, che vengono utilizzati anche per servizi turistici.

Il Codice della strada definisce “autobus” i veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente (articolo 54 Codice della strada).

Se ne deduce quindi che non è soggetto ad obbligo del green pass l’utilizzo di veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

Per ogni tipologia di trasporto devono comunque essere implementate le “misure di sistema” previste dalle linee guida in oggetto, che contengono anche specifiche misure di settore per il trasporto aereo, per il settore marittimo e portuale, per il trasporto ferroviario, per il trasporto pubblico locale (automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lacunare), di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, e per il trasporto commerciale e non di linea.

Nelle misure di sistema viene, in primo luogo, richiamata la necessità di sanificare e igienizzare locali, mezzi di trasporto e mezzi di lavoro in tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori, oltre all’obbligo di usare sempre la mascherina chirurgica o altro dispositivo di protezione individuale di livello superiore.

Per i servizi turistici con autobus si applicano le previsioni di carattere generale stabilite per tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e l’applicazione del medesimo coefficiente di riempimento (in zona bianca o gialla, non superiore all'80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, o analoga documentazione, prevedendo prioritariamente l’utilizzazione dei posti a sedere).

Per i taxi e per gli NCC fino a 9 posti, che si ritiene siano assimilabili alle navette delle strutture ricettive, le linee guida prevedono invece le seguenti prescrizioni:

  • a) è raccomandato dotare le vetture di paratie divisorie tra le file di sedili;
  • b) il passeggero non può occupare il posto vicino al conducente;
  • c) nelle vetture omologate per il trasporto fino a 5 persone non potranno essere trasportati sul sedile posteriore più di due passeggeri;
  • d) nelle vetture omologate per il trasporto di 6 o più persone dovranno essere applicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili.

L’ordinanza afferma che le limitazioni di cui ai punti c) e d) non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi).

La sussistenza delle predette qualità può essere sempre autocertificata dall’interessato. 

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