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Regime fiscale delle locazioni brevi - Decreto legge approvato alla Camera

La Commissione V della Camera dei Deputati ha concluso l’esame dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, concernente la disciplina fiscale delle cosiddette locazioni brevi.

Regime fiscale delle locazioni brevi - Decreto legge approvato alla Camera

La norma, pur affrontando solo una parte delle problematiche che caratterizzano il dilagare delle attività abusive, compie un passo importante nella giusta direzione, in quanto tende ad assicurare il pagamento delle imposte, sia pur in misura forfettaria, da parte di tutti gli operatori del mercato turistico ricettivo.

A seguito delle modifiche apportate dalla Commissione, il testo dell’articolo 4, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, ora prevede:

  • la definizione di “locazioni brevi”, intendendosi per tali i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa;
  • la possibilità di optare per la cedolare secca con aliquota del 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve;
  • l’emanazione di un regolamento governativo, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, con cui definire i criteri in base ai quali l'attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al TUIR, avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare;
  • l’obbligo per gli intermediari ed i portali on-line, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, di trasmettere i dati relativi ai contratti di locazione breve entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati;
  • l’obbligo per gli intermediari ed i portali on-line, residenti nel territorio dello Stato o in possesso di stabile organizzazione, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, di operare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% (a titolo di cedolare secca, o di acconto nel caso in cui il beneficiario non ha optato per la cedolare secca) sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario, e di provvedere al relativo versamento;
  • l'adempimento degli obblighi di cui sopra tramite la nomina un rappresentante fiscale per gli intermediari o portali non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, in qualità di responsabili d'imposta;
  • la responsabilità del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, ove istituiti, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, per il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi;
  • l’emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, entro il prossimo 23 luglio, per stabilire le disposizioni di attuazione dell’obbligo di trasmettere e conservare i dati e di trattenere e versare la ritenuta da parte degli intermediari e portali on-line residenti nel territorio dello Stato o in possesso di stabile organizzazione;
  • in deroga al blocco delle imposte locali previsto dalla legge di bilancio 2017, per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, la possibilità di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno con decorrenza dall’anno 2017.

Dopo il voto in Aula alla Camera, il decreto legge n. 50 passerà all’esame del Senato, per la definitiva approvazione, che dovrà avvenire entro il 23 giugno 2017.

Si ricorda che il provvedimento è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (24 aprile 2017), mentre gli emendamenti apportati dal Parlamento entreranno in vigore dopo la conversione in legge.

 

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