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Super ammortamento - circolare agenzia delle entrate, n. 4/E

Con la circolare dell’Agenzia delle entrate, redatta congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico, sono stati forniti importanti chiarimenti in ordine all’applicazione dei bonus relativi al super ammortamento.

Super ammortamento - circolare agenzia delle entrate, n. 4/E

Diverse le problematiche affrontate dall’Agenzia e dal Mise per favorire la corretta applicazione di tale misura agevolativa (soggetti che possono usufruire dei bonus, termini temporali di riferimento, categorie di beni per le quali scatta l’applicazione del super ammortamento, tipologie di investimento premiate).

Definizione
Consiste in un’agevolazione con la quale viene aumentato del 40% il costo fiscale di beni materiali originariamente acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Con la legge di Bilancio 2017 il bonus è stato prorogato per gli investimenti effettuati:

  • entro il 31 dicembre 2017;
  • entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento in acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione.

In tal modo è possibile utilizzare il maggior costo per procedere con una deduzione extracontabile del reddito (tramite l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione).

Nell’agevolazione sono compresi tutti gli acquisti di beni materiali nuovi che sono strumentali all’attività d’impresa o professionale.

L’Agenzia ha specificato le modalità di calcolo del maggiore ammortamento deducibile (tramite alcuni esempi) e ha fornito chiarimenti in merito al trattamento da riservare ai beni acquisiti con contratto di leasing e a quelli che sono realizzati in economia.

All’interno della circolare viene specificato che la disciplina trova applicazione unicamente ai fini delle imposte sui redditi. Conseguentemente non produce alcun effetto per l’IRAP.

 

Soggetti interessati
Possono usufruire del bonus:

  • i titolari di reddito d’impresa (non hanno alcuna rilevanza la natura giuridica del soggetto, la sua dimensione aziendale e il settore economico in cui opera);
  • gli esercenti arti e professioni.

Per quanto concerne i titolari di reddito d’impresa, tra i beneficiari vanno inclusi le imprese che risiedono nel territorio dello Stato e anche le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Anche gli enti non commerciali possono beneficiare del bonus, ma solo per l’attività commerciale eventualmente esercitata.

Il bonus è applicabile altresì nei confronti delle imprese minori che applicano il “regime di cassa”.

Relativamente agli esercenti arti e professioni l’Agenzia ha specificato che l’agevolazione si applica anche nei confronti dei soggetti che rientrano nel “regime di vantaggio”, mentre va esclusa per i soggetti che applicano il “regime forfetario” e che quantificano il reddito tramite l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi.

Altra casistica considerata dall’Agenzia concerne gli investimenti che riguardano aziende condotte in affitto o in usufrutto.

Qualora non sia prevista la deroga convenzionale rispetto a quanto stabilito dall’art. 2561 del codice civile, il super ammortamento spetta unicamente all’affittuario/usufruttuario. Diversamente, è il soggetto concedente a poter beneficiare della misura agevolativa.

 

Gli investimenti da considerare
Gli investimenti per usufruire del bonus devono essere relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi.

Si deve trattare di beni:

  • “materiali” (sono pertanto esclusi i beni immateriali);
  • a uso durevole e atti ad essere utilizzati, da parte del soggetto beneficiario dell’agevolazione, all’interno del processo produttivo del soggetto medesimo; conseguentemente sono esclusi dal bonus i c.d. “beni merce” (destinati alla vendita), così come quelli trasformati o assemblati al fine di ottenere prodotti destinati alla vendita;
  • nuovi, dunque non beni a qualunque titolo già utilizzati.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il beneficio spetta anche nell’ipotesi di realizzazione dei beni in economia ovvero mediante contatto di appalto (oltre che nell’ipotesi di acquisto dei beni da soggetti terzi, in proprietà o in leasing). Nel caso del bene realizzato in economia la maggiorazione è fruibile sia sul costo relativo alla componente nuova del bene complesso, sia sul costo della componente usata (a patto che sia sostenuto nel periodo agevolato).

L’agevolazione spetta anche se il bene per il quale si è usufruito del beneficio formi in seguito oggetto di un contratto di sale and lease back.

Sono invece esclusi dal bonus i beni che sono utilizzati sulla base di un contratto di locazione operativa o di noleggio. La maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, spetterà unicamente al soggetto locatore o noleggiante (a condizione che l’attività di locazione operativa o di noleggio costituisca l’oggetto principale dell’attività).

Se i beni sono concessi in comodato d’uso a terzi, il soggetto comodante può beneficiare della maggiorazione solo qualora i beni in esame siano strumentali e inerenti alla propria attività (solo in tale ipotesi può dedurre le relative quote di ammortamento).

 

Mezzi di trasporto
La proroga della misura agevolativa in questione non opera per tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, ma solo per alcuni.

In particolare sono esclusi dal super ammortamento:

  • i veicoli non utilizzati solamente come beni strumentali o adibiti a uso pubblico, per i quali viene prevista una deduzione limitata dei costi, nonché un limite massimo alla rilevanza, ai fini fiscali, del costo di acquisizione;
  • i veicoli che sono dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

Rientrano di conseguenza nel bonus i veicoli per i quali è prevista la deducibilità integrale dei costi, ossia quelli adibiti a uso pubblico ovvero quelli utilizzati solamente come beni strumentali (si tratta dei beni senza i quali l’attività medesima non può essere esercitata).

 

Ambito temporale
A seguito della proroga disposta con la legge di Bilancio 2017 il super ammortamento è fruibile in relazione agli investimenti effettuati:

  • fino al 31 dicembre 2017;
  • fino al 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 l’ordine risulti accettato dal soggetto venditore e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Per determinare il momento di effettuazione dell’operazione bisogna far riferimento a quanto stabilito a tal proposito all’interno del TUIR.

In particolare, per quanto concerne le spese di acquisizione dei beni mobili, le stesse si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (non devono essere considerate le clausole di riserva della proprietà).

Relativamente ai beni acquisiti con contratti di leasing, va considerato il momento in cui il bene viene consegnato ovvero entra nella disponibilità del locatario. Se il contratto di leasing contiene la clausola di prova a favore del locatario, per l’agevolazione rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del locatario medesimo.

Con riferimento ai beni realizzati in economia, per la determinazione del costo di acquisizione vanno considerati i costi che sono imputabili all’investimento e che sono sostenuti nel periodo agevolato (con riguardo ai criteri di competenza sopra indicati).

 

Modalità di fruizione
Anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 (o 30 giugno 2018, al ricorrere di determinate condizioni), il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.

La maggiorazione ha rilevanza solo ai fini delle imposte sui redditi (viene pertanto esclusa la rilevanza ai fini dell’IRAP) e comporta un incremento della quota annua di ammortamento (ovvero del canone di leasing) deducibile fiscalmente.

 

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