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Trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario

Agenzia delle entrate, risoluzione 9 agosto 2023, n. 51/E

Trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario

L’articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 ha istituito, in favore dei lavoratori dei comparti turistico, ricettivo e termale, un incentivo che consiste in una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi (cfr. nostra circolare n. 230 del 2023).
 
L’incentivo è riconosciuto per il periodo che va dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 e possono fruirne i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a 40.000 euro.
Il trattamento integrativo speciale è erogato dal sostituto d'imposta, su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.
 
Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento in questione, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice “1702”, denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”.
 
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo speciale, nei formati “00MM” e “AAAA”.
 
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’utilizzo in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.
 

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