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Procedura di self check-in

Nota del Ministero dell’Interno

Procedura di self check-in

Il Ministero dell’Interno, rispondendo a un quesito della Questura di Roma, ha fornito alcune indicazioni sull’applicazione dell’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), in particolare riguardo al “self check-in”.
 
Obblighi principali per i gestori di strutture ricettive:
  • Identificazione degli ospiti. I gestori devono verificare che ogni ospite sia in possesso di un documento d’identità valido.
  • Comunicazione dei dati. Entro 24 ore dall’arrivo, i dati delle persone alloggiate devono essere trasmessi alla Questura di competenza.
  • Divieto di ospitare senza documento. Se un cliente non può o non vuole esibire un documento d’identità, il gestore non può accettarlo nella struttura.
Controlli di pubblica sicurezza
Lo scopo della norma è permettere alle Autorità di monitorare chi alloggia nelle strutture ricettive, prevenendo che persone sospette o ricercate possano nascondersi.
Prima di registrare i dati e inviarli alla Questura, il gestore deve verificare che i dati del documento d’identità corrispondano alla persona fisicamente presente.
 
Self check-in: come funziona?
È possibile utilizzare il self check-in per raccogliere i dati degli ospiti prima del loro arrivo.
Tuttavia, al momento dell’ingresso nella struttura, il gestore (o un incaricato) deve controllare personalmente il documento d’identità dell’ospite per confermare la sua identità.

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