Il 27 settembre 2026 entreranno in vigore le disposizioni relative al divieto di asserzioni ambientali generiche e ingannevoli contenute nel decreto legislativo 20 febbraio 2026 n.30, di recepimento della direttiva (UE) 2024/825, che ha modificato il codice del consumo (decreto legislativo 6 giugno 2005 n. 206).
Pratiche commerciali ingannevoli – inserimento delle asserzioni ambientali generiche e ingannevoli
All’articolo 21 del codice del consumo, tra le pratiche commerciali ingannevoli, viene inserita la pratica di descrivere un prodotto, inteso come bene o servizio, riportando informazioni non rispondenti al vero relative alle sue caratteristiche ambientali o sociali, gli accessori, gli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità. Viene inoltre considerata ingannevole la formulazione di un'asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise, così come altri elementi pertinenti necessari per sostenerne l'attuazione, come l'assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori. Infine, nel caso in cui venga fornito un servizio di raffronto fra prodotti, comunicando al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, dei prodotti, o dei fornitori di tali prodotti, viene considerata ingannevole l’omissione di informazioni rilevanti sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni.
Pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli
Sono inserite nell’articolo 23 del codice del consumo, tra le pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli:
- l’esibizione di una etichetta di sostenibilità che non è basata su un sistema di certificazione o non è stabilita da autorità pubbliche;
- la formulazione di un'asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione;
- la formulazione di un'asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l'attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell'attività del professionista;
- asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra;
- presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione europea per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista.
Poteri investigativi e sanzionatori
A decorrere dal 27 settembre 2026, nel caso in cui le asserzioni ambientali siano considerate ingannevoli, sono applicabili le sanzioni previste dall’articolo 27 del codice del consumo. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha il potere di richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento di una infrazione. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. Nel caso in cui l’Autorità accerti la pratica commerciale scorretta, dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.