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Organizzazione di tornei di poker sportivo o di serate casinò

E' consentita l'organizzazione di tornei di poker sportivo e di serate casinò purchè vengano rispettate le condizioni determinate dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ne...

E' consentita l'organizzazione di tornei di poker sportivo e di serate casinò purchè vengano rispettate le condizioni determinate dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nello specifico:

E' consentita l'organizzazione di tornei di poker sportivo alle seguenti condizioni:
1. la quota di iscrizione predeterminata non deve essere superiore a 50,00 €;
2. la quota di partecipazione alle spese non deve essere superiore al 10% della quota di iscrizione;
3. i proventi del gioco devono essere prestabiliti, costituiti solo dalle quote di iscrizione e destinati esclusivamente all'acquisto di premi;
4. il montepremi deve essere costituito dalle quote di iscrizione; 
5. sono vietati  premi in denaro;
6. Ã¨ vietato incrementare la raccolta del denaro, ad esempio con acquisto di ulteriori fiches;
7. la perdita non deve essere aleatoria, nel senso che ciascun socio-giocatore deve preventivamente conoscere con esattezza quanto può vincere o perdere.

E' consentita l'organizzazione di "serate casinò" alle seguenti condizioni, determinate dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica:
1. le fiches devono essere distribuite gratuitamente;
2. i premi non possono essere costituiti nè da denaro nè da oggetti in natura che concretizzino la sussistenza del lucro; sono ammessi solo oggetti e gadget, non convertibili in denaro, di modesto valore economico e tali da escludere in modo assoluto la finalità del lucro.

In entrambi i casi gli organizzatori devono presentare in tempo utile apposita domanda al Servizio Commercio - Ufficio Polizia Amministrativa Provinciale , via Petrarca n. 34/1 (ove è reperibile tutta la relativa modulistica, disponibile anche sul sito web all'indirizzo http://www.commercio.provincia.tn.it/ > Polizia amministrativa provinciale) al fine di ottenere la licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.; sarà poi cura della suddetta struttura trasmettere copia della licenza alle Forze dell'Ordine al fine delle opportune verifiche e degli opportuni controlli.

 

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